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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.010.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 690 milioni di curo per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 11-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».