Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche in legge 33/09, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti parole: «; ai fini dell'applicazione del comma 231 il credito d'imposta può essere fruito anche dalle società appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa costruttrice che producono parti del veicolo in base a criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.