Al comma 1, lettera a) dopo il numero 8, inserire il seguente:
8-bis. A decorrere dall'anno 2010 le disposizioni di cui ai nn. 21, 24 e 29 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai collegi e alle residenze destinati ad ospitare studenti durante il periodo del corso legale di studi.
Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
c) al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 797 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;
d) al comma 3, sostituire le parole: «II fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, lettera a), numero 8-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.