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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
10.3.
inammissibile
10.3.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010, al pagamento agevolato e rateizzato dei contributi oggetto dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come previsto dall'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ammessi anche i soggetti nei confronti dei quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di giudizi di merito iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, comma 1-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.