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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
10.23.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 inserire il seguente:
8-bis. Il limite del 30 per cento stabilito dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 33, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 100 per cento per le imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, nonché per le imprese che esercitano prevalentemente attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote mediamente inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni. Il presente articolo si applica dal 1o settembre 2009.