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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
10.2.
inammissibile
10.2.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 10, primo comma, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le parole: «entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento».
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
g) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
h) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.