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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
10.03.
inammissibile
10.03.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico).

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 38 è sostituito dal seguente:
«38. Le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e in deroga a quanto disposto al comma 4 del citato articolo 6, all'atto dell'emissione della fattura, ancorché i pagamenti siano intervenuti in data antecedente.

In tal caso l'emissione della fattura deve comunque avvenire entro i quaranta giorni successivi alla data di effettuazione del primo pagamento cui la fattura si riferisce».