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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.9.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2010, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.

ident. 1.7.