Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2010, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.