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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.59.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.59.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Sono ammessi a sanatoria tutti i cittadini extracomunitari i cui datori di lavoro hanno presentato richiesta di concessione di nullaosta al lavoro subordinato non stagionale entro il termine del 31 maggio 2008 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008. Qualora il numero delle richieste risulti inferiore a quello delle richieste presentate entro la suddetta data, si prenderanno in esame le ulteriori richieste che pervengano agli sportelli unici per l'immigrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di precedenza per chi era già stato inserito in un processo di regolarizzazione o dichiari di assistere persone che abbiano compiuto il 70o anno di età oppure siano affette da gravi patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, e fino al completamento delle 418.000 unità comunque stimate a giugno 2008. Sono esclusi dalla sanatoria i soggetti nei cui confronti siano state comminate sanzioni penali o per i quali sia stata decretata l'espulsione dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.