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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.54.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.54.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con i seguenti:
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.