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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.53.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.53.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi, con i seguenti:
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.