stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.41.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.41.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I cittadini italiani o stranieri dotati di carta soggiorno che abbiano occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul Territorio nazionale;
b) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
f) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 8-quater, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.
8-ter. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 8-bis, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
8-quater. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 8-ter, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
8-quinquies. I soggetti di cui al comma 8-bis, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.»