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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.39.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.39.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, nei servizi di pubblica utilità, gli enti locali e territoriali possono richiedere, sulla base di qualifiche e profili professionali, l'utilizzo di lavoratori ivi residenti, iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, per attività socialmente utili, come previsto dal citato decreto legislativo, con la previsione di prestazione di un ammontare definito di ore settimanali.
1-ter. I lavoratori di cui al comma 1, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, possono essere utilizzati dagli enti locali e territoriali in progetti di formazione e riqualificazione professionale che consentono l'apprendimento di competenze e abilità al fine di includere l'espletamento di mansioni nei servizi pubblici locali, imprenditoriali e sociali, sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte degli enti utilizzatori la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. A tal fine tale differenza è esclusa dal computo del saldo utile ai fini del patto di stabilità interno per gli armi 2009 e 2010 e non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, commi 5 e 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. La disponibilità del lavoratore a svolgere le attività di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter costituisce titolo preferenziale alla riassunzione al termine del periodo di cassa integrazione.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-ter pari a 50 milioni di euro per ciascuno egli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.