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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.37.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.37.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il lavoratore extracomunitario che non sia in regola con la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia ma che svolga da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un attività continuativa di cura ed assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità ha la possibilità di denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza dei rapporto di lavoro mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali regolarizzando così la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia.
8-ter. la dichiarazione di cui al comma 8-bis deve contenere a pena di inammissibilità:
a) dichiarazione del datore di lavoro da cui si evince che il lavoratore è impiegato presso la famiglia da almeno sei mesi;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione del contratto di lavoro e della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
8-quater. «I soggetti di cui al comma 8-bis, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 8-bis a 8-quater, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predetto cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.»
8-quinquies. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario pari ad almeno 1000 euro per ciascuno richiesta sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, ai fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
8-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 dei codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
8-septies. Le regolarizzazioni di cui al comma 8-bis, qualora poste in essere vengono defalcate dalle quote annuali relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286.