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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.32.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.32.
inammissibile
1.32.

Dopo il comma 8, aggiungere, i seguenti:
8-bis. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;
b) un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni e un requisito anagrafico indicato nelle Tabelle A e B della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, computata secondo il criterio di cui alla lettera a) della presente legge.
8-ter. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 9, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.»

Conseguentemente:

All'onere di cui ai commi 8-bis e 8-ter valutato in 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».