1.18.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il lavoratore medesimo non può prestare la propria opera per un tempo superiore al 20 per cento dell'orario di lavoro concordato anteriormente alla cassa integrazione.
Damiano Cesare,
Bellanova Teresa,
Berretta Giuseppe,
Bobba Luigi,
Boccuzzi Antonio,
Codurelli Lucia,
Gatti Maria Grazia,
Gnecchi Marialuisa,
Letta Enrico,
Madia Maria Anna,
Mattesini Donella,
Miglioli Ivano,
Mosca Alessia Maria,
Rampi Elisabetta,
Santagata Giulio,
Schirru Amalia