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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.016.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.016.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata in 500 milioni di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui per gli anni 2010 e 2011. Per gli anni 2010 e 2011 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con quota parte del gettito derivante dalle norme di cui all'articolo 15-bis del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena dei venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 dei 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e ali interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.