Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione).
1. «Entro il 30 marzo 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, predispongono, in accordo con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012, provvedimenti che consentano la progressiva stabilizzazione dei personale in servizio con contratto a tempo determinato, qualora abbia maturato tre anni di attività presso la medesima struttura, e del personale già impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni».