Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Delega al governo per la revisione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare).
1. Il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia, sentite la Conferenza delle Regioni, le Autonomie locali e le Parti sociali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare».