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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
1.012.
inammissibile
1.012.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1o settembre 2009, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.