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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.38.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
0.2.38.2. (nuova formulazione)
approvato

Subemendamento all'emendamento 2. 38 dei Relatori

All'emendamento 2. 38, al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

em. 2.38.
0.2.38.2.

Subemendamenti all'emendamento 2.38 dei Relatori

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere 1o novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

em. 2.38.