Subemendamento all'emendamento 2. 38 dei Relatori
All'emendamento 2. 38, al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.
Subemendamenti all'emendamento 2.38 dei Relatori
Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere 1o novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.