Al comma 3, sostituire le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale con le seguenti: Gli intermediari di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate, nonché le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto del quale è stato effettuato il rimpatrio ovvero la regolarizzazione, nonché gli estremi identificativi dei conti di provenienza.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: tenendo conto delle modifiche apportate alle medesime modalità dal presente articolo.