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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.1.021.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
0.1.021.2.
inammissibile

All'emendamento 1.021, dopo il comma 2, apporre il seguente: 2-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le retribuzioni, considerate al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, secondo il contratto collettivo nazionale di riferimento, relative ai lavoratori assunti per attività di assistenza nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.

em. 1.021.