Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, senza alcuna maggiorazione né sanzione e senza alcun interesse.