Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.