stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.22.42.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2009  [ apri ]
0.22.42.1.
approvato

All'emendamento 22.42 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al punto 2, dopo le parole «dello stesso» inserire le seguenti: «, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale».
b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 1o luglio 2009 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

em. 22.42.