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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2009  [ apri ]
4.010. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.