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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.5.111.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2009  [ apri ]
0.5.111.3.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-ter. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 244 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del Regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le quietanze sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

em. 5.111.