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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.5.111.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2009  [ apri ]
0.5.111.11.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, anche mediante contratti di locazione finanziaria. Sono esclusi gli investimenti immobiliari ed i veicoli stradali a motore. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore ed i motocicli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa complessiva autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, le autovetture.

em. 5.111.