stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
4.017.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere assoggettati alle procedure di affitto di cui ai commi successivi del presente articolo. La individuazione determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.
2. I beni ai sensi del comma 1 sono affittati dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio procede all'assegnazione dei medesimi beni in favore dei giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano le stesse agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di cui al precedente comma, possono accedere ai benefici di cui al titolo I - capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni e agevolazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano titolari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
6. Le regioni e le province autonome possono destinare alle finalità del presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato.

I Relatori