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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.39.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
2.39. (nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

I Relatori
2.39.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

I Relatori