stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.38.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
2.38.
approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1o novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1o aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

I Relatori
2.38.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1o novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1o aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

I Relatori