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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.79.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
17.79. (nuova formulazione)

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2010, 15 milioni di euro da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 comma 566 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-quater. All'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelati adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973.