Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-septies secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
3-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto». Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».
3-ter. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «eccedere il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «eccedere il limite di sette mesi»;
2) alla lettera a), le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi»;
3) alla lettera b), le parole: «non superiore a sei mesi, elevabile a sette» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque»;
4) alla lettera c), le parole: «non superiore a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sette mesi»;
b) al comma 2, le parole: «non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due mesi» e le parole: «è elevato a undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a otto mesi».
3-quater. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 56-bis.
(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).
1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».
3-quinquies. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.
3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:
a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.
3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.
3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste perla generalità dei lavoratori».
3-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-septies. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.