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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.22.013.12.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
0.22.013.12.

Sostituire, al comma 1, le parole da: nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2012, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, potranno conseguire il trattamento pensionistico al compimento del sessantaduesimo anno di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

em. 22.013.