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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2009  [ apri ]
9.08.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento odierno alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario, sono dettate le modalità di attuazione del comma 7.».

I Relatori