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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2009  [ apri ]
13.04.
ritirato

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.

Art. 13-bis.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da paesi extraeuropei, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in paesi dell'unione europea ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:
a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del due per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
b) con una aliquota sintetica del cinquanta per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:
a) i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto;
b) i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 ottobre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. Nell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50», e le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore» sono eliminate;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

I Relatori