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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.060.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2009  [ apri ]
11.060.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva - DURC -).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis, L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;
b) All'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-bis l'articolo 28».

I Relatori