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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.63.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2009  [ apri ]
1.63.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: In caso di cassa integrazione in deroga, aggiungere le seguenti: o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,;
b) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite, In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

I Relatori