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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.57.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
9.57.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ident. 9.54.9.41.9.63.