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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.50.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
9.50.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
1-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
1-quater. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.
1-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-quater è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2009 e 2010, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.