stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
9.05.
inammissibile
(Inammissibile, limitatamente all'articolo 9-bis)
9.05.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per il riordino del sistema di incentivi e per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti).

1. Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:
a) riordinare la normativa che istituisce fondi e dispone finanziamenti, agevolazioni, garanzie, indennizzi o incentivi, di qualunque natura, per le piccole e medie imprese ai fine di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti;
b) disciplinare la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti sulla base dei seguenti principi e criteri:
1. per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte, anche di carattere personale, e il patrimonio disponibile per farvi fronte;
2. la composizione si realizza per il tramite di un accordo con i creditori di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei;

3. la proposta di accordo è ammissibile quando il debitore è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi;
4. la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri o l'intervento di terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo;
5. sulla proposta di accordo è competente il Tribunale del luogo dell'Ordine o Collegio presso il cui albo il professionista è iscritto;
6. verificata da parte del Tribunale la regolarità e fattibilità della proposta, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore sino alla mancata approvazione della proposta o alla risoluzione dell'accordo o al mancato pagamento dei creditori estranei;
7. per l'approvazione della proposta è necessario che il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60 per conto dei crediti;
8. al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile;
9. il Tribunale nomina un curatore che dà attuazione all'accordo;
10. l'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;
11. il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultima adempimento previsto dall'accordo;
12. salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo; ai fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nei piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata delta procedura, aggrava la sua posizione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Art. 9-ter.
(Crediti dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e finanziamenti bancari).

1. L'articolo 9, comma 3-bis, e l'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche a favore dei professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti nonché delle prestazioni, anche di opera intellettuale, loro effettuate.