Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le operazioni e le attività di interesse pubblico di cui al presente articolo, svolte sia dalla Sace che dalle imprese assicurate, e attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono essere oggetto di opportune forme di trasparenza, verifica e controllo indipendente. Con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, individua i criteri e le modalità di attuazione delle suddette verifiche.