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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
6.02.
inammissibile
6.02.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Assegnazione agevolata ai soci di immobili e partecipazioni).

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 dicembre 2009, assegnano ai soci, ovvero ai titolari di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale delle anzidette società, beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o partecipazioni al capitale di società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle società a responsabilità limitata, a condizione che i soci risultino dal registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso possono beneficiare dell'assegnazione di cui al presente comma quei soggetti la cui qualità di socio, o di titolare di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti da un titolo di trasferimento avente data certa.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui al precedente comma 1 e che entro il 31 dicembre 2009 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 16 per cento. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto degli eventuali debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Le disposizioni dei periodi precedenti, ove compatibili, si applicano anche ai titolari dei diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale della società di cui al comma 1.
Le assegnazioni ai soci ed ai titolari di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.
Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare le imposte sostitutive di cui al precedente comma 3 entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale l'assegnazione o trasformazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci ed ai titolari di diritti reali di godimento su partecipazioni al capitale di società aventi i requisiti di cui al precedente comma 1. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, determinato ai sensi del precedente comma 4, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 dei codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.