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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.97.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.97.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma.