Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 107 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, primo periodo è sostituito dal seguente:
Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.