Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.