Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.