stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.03.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. La rivalutazione dei beni di impresa di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, può essere eseguita anche per le aree fabbricabili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2008.
2. Per i beni di cui al comma precedente la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 15 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Per il versamento della suddetta imposta sostitutiva si applicano le modalità di cui al comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ident. 5.06.