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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.025.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
5.025.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000, Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e 2«c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal i ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
6-ter. Per le finalità di cui al precedente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».